Art. 2.
(Norme in materia di conferimento di beni immobili alle imprese turistiche e proroga di termini).

      1. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 2006 utilizza beni immobili strumentali per l'esercizio di attività turistiche non iscritti tra le attività relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, può procedere alla loro iscrizione, con effetto dal 1o gennaio 2007, nell'inventario redatto ai sensi dell'articolo 2217 del codice

 

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civile, ovvero, per i soggetti indicati nell'articolo 66 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, nel registro dei beni ammortizzabili.
      2. In deroga alle disposizioni stabilite dall'articolo 77, comma 3-bis, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è riconosciuto, ai fini fiscali, un costo pari al valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del medesimo testo unico, e successive modificazioni, se viene pagata una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nella misura del 2 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo costo fiscalmente riconoscibile ai sensi del citato articolo 77, comma 3-bis.
      3. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 2006 utilizza beni immobili strumentali per l'esercizio di attività turistiche, già iscritti tra le attività relative all'impresa, può procedere alla loro rivalutazione nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2006 se viene pagata l'imposta sostitutiva di cui al comma 2.
      4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche con riferimento a quote o diritti sui medesimi beni immobili.
      5. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2 deve essere corrisposta entro il 31 luglio 2007. Se l'importo da pagare supera 2.500 euro, l'eccedenza può essere versata in due rate uguali con scadenza al 30 novembre 2007 e al 31 luglio 2008 con il contestuale versamento degli interessi nella misura del 5 per cento annuo. L'imposta sostitutiva può essere compensata ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. In caso di tardivo versamento trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
      6. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 2006 ha concesso
 

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in affitto l'unica azienda può avvalersi delle disposizioni del presente articolo a condizione che riprenda l'esercizio dell'attività turistica entro il 30 novembre 2007 e che corrisponda, entro la medesima data, l'imposta sostitutiva di cui al comma 2.
      7. Le disposizioni dell'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, trovano applicazione nei confronti dei soggetti indicati alla lettera f) del medesimo comma anche nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 1o gennaio 2006.